Circolare 20

Assenze, permessi brevi e ritardi giornalieri personale docente

Assenze, permessi brevi e ritardi giornalieri personale docente

Roma, 10 settembre 2022 – Prot. n. 0004606/VII.4

Al personale Docente

Al Dsga

 

Le assenze e i permessi brevi dei docenti sono disciplinati dagli articoli 16 e 17 del CCNL, a cui in ogni caso si rimanda.

La comunicazione delle assenze per malattia deve necessariamente avvenire tramite  lo SPORTELLO DIGITALE (SPD)  nell’ambito dei servizi SCUOLA DIGITALE AXIOSCLOUD     ai quali è possibile accedere con le proprie credenziali o con lo SPID

compilando in ogni sua parte la richiesta di permesso/malattia. Se la comunicazione dell’assenza per malattia si riferisce al giorno stesso, il docente deve inviare con tempestività, e comunque non oltre l’inizio delle lezioni scolastiche, l’istanza tramite SD. Solo dopo aver inviato l’istanza può avvertire per le vie brevi lo staff di dirigenza per le sostituzioni, quindi, non appena disponibile, il docente completerà l’istanza con l’indicazione del numero dei giorni di assenza e il numero di protocollo identificativo del certificato medico ovvero allegherà, richiamando l’istanza stessa,  la certificazione giustificativa in caso di assenza per visita specialistica.

Per comunicare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, il docente deve tempestivamente inviare una mail a ritardi.docenti@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e successivamente avvertire lo staff per la sostituzione temporanea. Quindi, giunto nell’Istituto, avrà cura di comunicare a un membro dello staff la sua presenza.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, fino a un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono a unità orarie minime di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite, nel corso dell’anno scolastico, corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o agli interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero delle ore non recuperate. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Franca Ida ROSSI