Formazione delle commissioni per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023: presentazione istanze docenti per la candidatura come commissari esterni e come presidenti di commissione

AL PERSONALE DOCENTE

 

Con la nota MIM, prot. n. 9260 del 16 marzo 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che per la formazione delle commissioni per gli Esami di Stato 2022/2023

i docenti dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente on line nel portale POLIS (Modello ES-1) dal 20 marzo fino al 5 aprile 2023.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COME COMMISSARIO ESTERNO

Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
  2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999;
  2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

  1. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
  2. i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
  3. i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
  4. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n. 104 del 1992;
  5. i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa

Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

FACOLTA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
  4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
  5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
  6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  8. dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre
  9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso l’inoltro del modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

  1. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
  2. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
  3. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
  4. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
  5. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n. 183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.